invalidità civile

L'invalidità civile spetta alle persone con sindrome di Down, ma non in ragione della sindrome di Down,piuttosto a seguito di accertamenti sanitari , per i quali occorre produrre domanda all'INPS 

L'INVALIDITÀ CIVILE consente l'accesso a prestazioni economiche, esenzione ticket, etc,. 

Il diritto alle prestazioni economiche decorre dal 1° giorno del mese successivo alla domanda


Dal 1° gennaio 2010 la procedura relativa alla richiesta del riconoscimento di invalidità civile e i successivi adempimenti in merito è telematica e avviene collegandosi al sito web dell’INPS (www.inps.it). 

Per accedere alle pagine dedicate (Servizi online – cittadino) occorre dotarsi preventivamente di un codice PIN/SPID/CIE/CNS.
Nel caso il cittadino non voglia o non possa procedere autonomamente, potrà rivolgersi e farsi assistere da un Patronato o da una delle associazioni di categoria riconosciute (ANFASS, ANMIC, UIC, ENS).

invalidità civile

Per la domanda è necessario:  

 
CARIOTIPO (MAPPA CROMOSOMICA) rilasciato in ospedale dopo la nascita o prodotto successivamente c/o laboratorio di analisi
eventuali precedenti verbali di accertamento sanitario e documentazione sanitaria di rilevanza
CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO alla domanda rilasciato dal medico di medicina generale o pediatra accreditato all'INPS
(indicazioni per il medico)

richiesta di invalidità civile : i passaggi

Passaggio 1: il rilascio del certificato medico 
Per prima cosa occorre rivolgersi ad un medico accreditato (cioè che ha la possibilità di accedere online al sito INPS) che dovrà compilare il certificato secondo il modello C indicato dalla Determinazione INPS 189/09 (nel caso di richiesta di visita domiciliare il modello è quello D).
Al termine della compilazione online, il certificato (valido 90 giorni, Messaggio INPS 28110 del 9/11/2010) avrà assegnato un numero che dovrà essere riportato sulla domanda, anche questa da compilare e inviare online.
Il certificato è a pagamento e il medico deve rilasciare copia cartacea e fattura.

Passaggio 2: la compilazione e l’invio della domanda all’INPS 
Una volta compilato il certificato medico online e non oltre il novantesimo giorno dal suo rilascio, sarà necessario procedere con la compilazione, sempre online, della domanda.
Al termine della procedura il sistema rilascerà una ricevuta, stampabile, che conterrà il numero di protocollo della domanda e la data di presentazione della stessa.
Inoltre, contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, il sistema proporrà l’agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP del richiedente.
La data della visita non potrà superare i 30 giorni dalla data della domanda o 15 nel caso di persona affetta da patologia oncologica o da patologia/condizione compresa nel DM 2 agosto 2007.

Quando Minori: non esiste un limite minimo di età per presentare la domanda, pertanto l’istanza deve sempre essere accettata (Sentenza Corte di Cassazione n. 11329 del 7 giugno 1991, in Circolare del Ministero dell’Interno n. 3, del 22 gennaio 1992 “Concessione dell’indennità di accompagnamento ai minori di 15 mesi di età” la recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 1377, 29 gennaio 2003 ha ribadito tale concetto).

Maggiorenni: fino al mese di giugno 2014, al compimento del diciottesimo anno di età, ogni persona riconosciuta invalida civile doveva passare una visita di “revisione”. Occorreva quindi presentare domanda seguendo le stesse modalità indicate per la prima istanza.
Con il decreto legge 90/2014, poi convertito nella legge 114/2014 sono cambiate alcune disposizioni, ma esclusivamente ai fini della percezione delle provvidenze economiche:

  • chi è già titolare di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età non deve fare alcuna nuova richiesta (comma 6, art. 25) ma compilare il modello AP70 per segnalare gli eventuali redditi posseduti e quindi poter ricevere anche la pensione di inabilità e indicare lo stato di non ricovero indispensabile per continuare a percepire l’indennità di accompagnamento;
  • chi è titolare di indennità di frequenza, sei mesi prima del compimento della maggiore età deve presentare domanda all’INPS e sarà sottoposto a visita medica, ma tra il compimento della maggiore età e la nuova valutazione continuerà a percepire la provvidenza economica che già riceveva (l’importo dell’indennità di frequenza dei minori e quello della pensione e dell’assegno dei maggiorenni è lo stesso). (comma 5, art. 25).
    E’ importante sapere che, ai fini di accedere ad altre agevolazioni o misure, la cui fruizione è subordinata a un verbale rilasciato dopo la maggiore età, la domanda di invalidità civile al compimento dei 18 anni (o quando si ritiene di voler accedere alle altre misure) va comunque inoltrata. 

Passaggio 3: la visita medica 
La data dovrebbe essere proposta contestualmente al rilascio da parte del sistema informatico della ricevuta dell’avvenuta ricezione della domanda.
La data della visita non potrà superare i 30 giorni dalla data della domanda o 15 nel caso di persona affetta da patologia oncologica o da patologia/condizione compresa nel DM 2 agosto 2007.
La visita medica viene effettuata presso la ASL territorialmente competente. Il cittadino dovrà presentarsi portando con sé la copia cartacea del certificato medico firmata dal medico certificatore oltre alla ulteriore documentazione sanitaria di cui è in possesso (è opportuno presentare la mappa cromosomica attraverso la quale si stabilisce la presenza del cromosoma 21 in più e quindi la Trisomia 21), e se vuole potrà farsi accompagnare da un suo medico di fiducia.
Se non dovesse presentarsi sarà nuovamente convocato entro i successivi 3 mesi, ma la mancata presentazione anche alla nuova visita sarà considerata come rinuncia alla domanda con perdita di efficacia della stessa (in caso di impedimento, il cittadino può comunque chiedere una nuova data di visita).
Nella commissione medica sarà sempre presente un medico INPS; il verbale sarà redatto in formato elettronico.

Passaggio 4: il verbale 
L’accertamento sanitario potrà concludersi secondo due diverse modalità:

a) giudizio medico-legale espresso all’unanimità: in questo caso il verbale viene validato dal responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente e immediatamente inviato al cittadino; nel caso di beneficio economico derivante dal riconoscimento effettuato, sarà contestualmente attivata la procedura per l’erogazione dello stesso (se il responsabile del CML dovesse riscontrare elementi tali da non consentire l’immediata validazione, sarà seguito il procedimento utilizzato nel caso di giudizio espresso a maggioranza);

b) giudizio medico-legale espresso a maggioranza: il responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente sospende l’invio del verbale al cittadino e nei 10 giorni successivi o validare il verbale o disporre una nuova visita da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.

Una volta validato il verbale, questo sarà inviato al cittadino in duplice copia, una delle quali contenente esclusivamente il giudizio finale senza i dati sensibili, per un eventuale uso amministrativo da parte del titolare.
I tempi di risolvimento della procedura sono fissati dalla Determinazione INPS n. 189 del 20 ottobre 2009 (punto 2) che stabilisce il limite massimo di 120 giorni dalla data della presentazione della domanda alla erogazione delle eventuali prestazioni economiche spettanti.

Passaggio 5: l’erogazione delle provvidenze economiche eventualmente spettanti 
Con l’invio del verbale si attiva una procedura amministrativa nel caso in cui il riconoscimento preveda un beneficio economico.
Nelle regioni in cui l’INPS ha la titolarità della concessione, la comunicazione allegata al verbale contiene anche la richiesta dei dati necessari all’accertamento dei requisiti socioeconomici (anche questi possono essere forniti via informatica dal sito INPS).
Nelle regioni in cui la concessione è di competenza di enti diversi dall’INPS, questo invia all’ente e al cittadino la comunicazione e il verbale.
I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di istanza alla ASL, oppure dalla data indicata dalla Commissione sul verbale.
L’ente erogatore è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali secondo le norme previste dal Codice Civile.
I maggiorenni non interdetti ritirano la provvidenza personalmente o possono delegare ad altri.
È possibile richiedere l’accreditamento sul conto corrente bancario a loro intestato, attraverso una domanda redatta in carta semplice (Decreto Ministero del Tesoro, 28/11/96) alla competente direzione provinciale del Ministero delle Finanze.
Per quanto riguarda l’accreditamento della provvidenza economica al minore, non è possibile che questo avvenga sui conti intestati ai genitori ma in questo caso si può aprire un libretto a suo favore.
A volte alcuni uffici chiedono l’autorizzazione da parte del giudice tutelare sia per la riscossione che per l’accreditamento: non si tratta di disposizioni specifiche per bambini con disabilità ma si entra nel complesso ambito della generale tutela dei minori.
Comunque il recente nuovo regolamento dei Libretti di risparmio pubblicato da Poste italiane, espressamente non richiede l’autorizzazione del giudice tutelare per il prelievo da parte degli esercenti la potestà genitoriale di somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di frequenza e di indennità di accompagnamento dai libretti di cui i minori sono titolari.

Ricorsi 
Dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore quanto introdotto dall’art. 38 (comma 1, lett. b) del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge n.111 del 15 luglio 2011.
Occorre presentare, entro sei mesi dal ricevimento del verbale, alla Cancelleria del Tribunale, l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che ritiene legittimino la richiesta.
Il Giudice affiderà la consulenza ad un consulente tecnico che stenderà una relazione. Questo passaggio è obbligatorio e se non viene promosso il giudice che dovesse ricevere il ricorso secondo la vecchia prassi non procede e concede 15 giorni di tempo per permettere al cittadino di avviare la richiesta.
Una volta espletate tutte le azioni previste il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico.
In caso di contestazione, la parte che ha depositato dichiarazione di dissenso rispetto all’accertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale entro 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
In assenza di contestazione il Giudice, salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dell’art. 196 c.p.c., con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell’eventuale dichiarazione di dissenso, omologa l’accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulle spese.
Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all’interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica.
Laddove il ricorso venga vinto, la provvidenza economica viene pagata a partire dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità civile o dalla data indicata nella sentenza.
Durante le varie fasi del ricorso inoltrato per ottenere la concessione dell’indennità di accompagnamento, il titolare dell’indennità di frequenza (o dell’assegno mensile, o della pensione di inabilità) percepisce comunque (compiuti i necessari adempimenti) la provvidenza che gli è stata riconosciuta.
Qualora vinca il ricorso percepirà successivamente la differenza tra i due benefici economici, con gli interessi legali.
Per quanto riguarda l’assistenza di un legale, ricordiamo che è possibile, per i cittadini il cui reddito familiare complessivo non supera un determinato limite (attualmente – e fino a giugno 2016 – è di € 11.369,24) chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Tale possibilità riguarda tutti i procedimenti civili ed amministrativi e gli affari di volontaria giurisdizione.
Va presentata richiesta al consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il giudice competente.
Una volta ammesso al “gratuito patrocinio”, il cittadino può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati che non potrà ricevere compensi o rimborsi dal proprio assistito oltre a quelli previsti dalla legge.
Facciamo presente che è possibile, prima di procedere con il ricorso e comunque entro i sei mesi successivi al ricevimento del verbale, anche fare riferimento all’istituto di auto-tutela, promuovendo una istanza in carta semplice da inviare direttamente alla Commissione Medica Superiore dell’INPS.
Per maggiori informazioni su questa prassi contattare telefonicamente o via mail il Telefono D.

Clausola di rivedibilità 
Accade frequentemente che le Commissioni mediche ASL, nel redigere il verbale, appongano sullo stesso anche la cosiddetta “clausola di rivedibilità”: in pratica ritengono necessario rivedere dopo un determinato tempo la persona sottoposta a visita, ed indicano quindi sul verbale un termine entro il quale la stessa dovrà presentarsi per un nuovo accertamento.
Ciò rientra tra le competenze della Commissione.
Con la pubblicazione del Decreto del Ministero delle Finanze 2 agosto 2007, però era possibile esonerare da visite successive coloro ai quali era riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento e la cui condizione/patologia rientrava nell’elenco contenuto nel suddetto decreto.
Con il già citato decreto legge 90/2014, convertito nella legge 114/2014, tale possibilità è prevista anche per coloro che non sono titolari di indennità di accompagnamento.

Domanda di aggravamento 
In alternativa al ricorso si può procedere alla richiesta di nuova visita per l’“aggravamento”, per ottenere una valutazione dell’invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla commissione di prima istanza.
Tali domande devono necessariamente essere corredate da documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente, pena l’esclusione della verifica.
Se l’aggravamento viene accordato, e stabilito un diverso grado di invalidità e quindi diritto a diversa forma di prestazione economica, le nuove provvidenze economiche iniziano ad essere pagate a partire dal mese successivo alla data di presentazione dell’istanza stessa.
Non è possibile presentare domanda di aggravamento mentre è stato anche prodotto ricorso.

Le visite di verifica 
A parte coloro la cui condizione-patologia rientri nell’elenco contenuto nel già citato Decreto Ministero Economia e Finanze 2 agosto 2007, tutti gli invalidi civili, in qualsiasi momento possono essere richiamati a visita per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari.

Riconoscimento delle persone con sindrome di Down 
In base al Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 92) la ”Trisomia 21” viene valutata con una percentuale del 75%, mentre la “Trisomia 21 con grave ritardo mentale” ha un riconoscimento del 100%.
Questo significa che:

Per i minori:

  • il riconoscimento delle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” dà diritto a percepire l’indennità di frequenza;
  • il riconoscimento del “100% di inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” dà diritto a percepire l’indennità di accompagnamento.

Queste due provvidenze sono evidentemente alternative l’una all’altra.
L’incompatibilità è del resto specificata nella stessa legge istitutiva dell’indennità di frequenza, la legge n. 289 del 90, all’art.3.

Per i maggiorenni:

  • il riconoscimento della “riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3” cioè tra il 74% e il 99% dà diritto a percepire l’assegno mensile;
  • il riconoscimento della ”totale inabilità lavorativa: 100%” dà diritto a percepire la pensione di inabilità;
  • il riconoscimento del “100% di inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” dà diritto a percepire pensione di inabilità e indennità di accompagnamento.

Per i maggiorenni è quindi possibile percepire o solo l’assegno mensile, o solo la pensione o la pensione e l’indennità di accompagnamento.

Il riconoscimento dell’invalidità totale non pregiudica l’eventuale inserimento nel mondo del lavoro. Infatti la dicitura: “Totale inabilità lavorativa” non corrisponde in realtà alla valutazione della capacità lavorativa.



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